Lorem Ipsum dolor sit amet


cafepatronato2.jpeg
cafepatronato2.jpeg

via Gabriele Falloppio, 9

(zona Ospedale Civile)

35121 Padova


facebook
instagram
twitter
youtube
whatsapp
telefono domus care padova.jpeg
telefono domus care padova.jpeg
locandina naspi 1.jpeg

© Copyright 2024 DomusCare - Partita IVA 05541160288 - Numero iscrizione REA PD - 474691

NASpI DISOCCUPAZIONE 

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una prestazione economica erogata dall’INPS. È comunemente conosciuta come “disoccupazione” e rappresenta un sostegno economico per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il proprio lavoro

Importo:

 

L’importo è calcolato sulla base della retribuzione media degli ultimi 4 anni, con un tetto massimo stabilito annualmente. Può subire una riduzione del 3% al mese a partire dal quarto mese di erogazione.

 

Come richiederla?

 

La domanda si presenta online sul sito dell’INPS oppure attraverso:

• Patronati.

• Contact center dell’INPS.

 

La richiesta deve essere effettuata entro 68 giorni dalla perdita del lavoro.

 

Obblighi:

 

Per mantenere il diritto alla NASpI, il beneficiario deve:

• Partecipare a iniziative di politica attiva (es. corsi di formazione).

• Dichiarare immediata disponibilità al lavoro tramite il Centro per l’Impiego.

Chi può richiederla?

 

• Lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e soci lavoratori di cooperative con un rapporto di lavoro subordinato.

• Personale artistico con contratto subordinato.

• Esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli a tempo determinato o indeterminato.

 

Requisiti:

 

1. Stato di disoccupazione: la perdita del lavoro deve essere involontaria (es. licenziamento, scadenza contratto).

2. Requisiti contributivi: aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione.

3. Requisiti lavorativi: aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

 

Durata:


 La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.