Il servizio permette di inviare la domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. È rivolto al contribuente che ha maturato dei debiti nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS
Requisiti:
La domanda di rateazione deve comprendere tutti i debiti contributivi in fase amministrativa:
- maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini previsti dalle Gestioni di competenza;
- che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.
In caso contrario, la domanda sarà respinta.
Il contribuente può proporre una nuova istanza, completa dell’esposizione debitoria maturata nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS.
È possibile rateizzare le partite a debito, sia in caso di omissione che di evasione, comprese quelle per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
Non possono essere incluse in rateazione le esposizioni debitorie che si siano determinate nel corso di una precedente dilazione.
La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.
La domanda comporta la rinuncia:
- a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito;
- agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Come funziona?
La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è concessa dall’INPS fino a un massimo di 24 rate.
Il contribuente può chiedere all’INPS il prolungamento della rateazione fino a 36 rate che può essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei seguenti casi:
- calamità naturali;
- procedure concorsuali;
- temporanea carenza di liquidità finanziaria causata da:
I. ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o P.A.;
II. ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici
previsti da legge o convenzione;
III. crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e
riconversione aziendale;
IV. trasmissione debiti contributivi agli eredi;
V. carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà
economico-sociali, territoriali o settoriali.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e Finanze possono autorizzare il prolungamento fino a 60 rate nei casi di: