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NASpI - Cosa cambia da gennaio 2025

20/12/2024 23:52

DomusCare

NASpI - Cosa cambia da gennaio 2025

Dal 1 gennaio 2025 per i lavoratori dimissionari da contratti a tempo indeterminato sarà possibile richiedere la NASpI solo a determinate condizioni

Dal 1 gennaio 2025 i lavoratori che hanno dato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti avranno diritto alla Naspi in caso di licenziamento da un nuovo impiego solo se hanno almeno 13 settimane di contribuzione dal nuovo impiego, perso il quale si richiede l'indennità. Lo prevede un emendamento dei relatori alla manovra. Secondo quanto viene spiegato, la modifica intende limitare il cosiddetto fenomeno dei «furbetti della Naspi», ovvero dimissioni e rioccupazioni molto spesso di breve durata o intermittenti, per ottenere la Naspi o evitare alle aziende di pagare il ticket di licenziamento. 
La norma ha «una finalità antielusiva», spiega il ministro del Lavoro Marina Calderone, sottolineando che l'emendamento da parte dei relatori al Ddl bilancio «attiene alla situazione in cui c'è un'interruzione di un rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie e c'è l'instaurazione di un altro rapporto di brevissima durata, che si conclude con un licenziamento. Non è certamente un riconoscimento della Naspi a seguito di dimissioni volontarie. Quello sarebbe un aspetto diverso».

 

I requisiti attuali

Finora per poter beneficiare della Naspi il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti:
 

  • stato di disoccupazione involontaria;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

 

Il disoccupato deve, inoltre, dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. L’indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

 

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